Gli arresti e gli imputati

16 Feb 2011

Pubblichiamo un primo stralcio con l'elenco degli indagati dello scandalo del percolato tratto dall'ordinanza del Tribunale di Napoli.

TRIBUNALE DI NAPOLI
ufficio del Giudice delle indagini preliminari
COLLEGIO ex art. 3 dl 90/08

Ordinanza Cautelare
I Giudici dei Collegio istituito ex art. 3 dl 90/08
“ dott. Bruno D'Urso Presidente
“ dott. Francesco Chiaromonte Estensore
“ dott. Luigi Giordano
Visti gli atti del procedimento a carico di

  1. ASPRONE Sergio ... in qualità di Responsabile Gestione Impianti della FIBE s.p.a. e della FIBE Campania s.p.a.:
  2. DE BARI Gaetano ... in qualità di Amministratore delegato della Hydrogest Campania s.p.a. e responsabile dell'impianto di Napoli Est, gestito dalla TM.E. s.p.a. nonché di amministratore di fatto della Hydrogest Campania successivamente alle sue dimissioni dalla predetta carica di amministratore nel maggio del 2010:
  3. GIUSTINO Domenico ... anche quale presidente del CDA di Hydrogest Campania SPA:
  4. DE BIASIO Claudio ... anche in qualità di responsabile dell'area tecnico operativa del Commissariato per l'emergenza rifiuti e collaboratore diretto di Greco Michele e del Commissario Straordinario per i rifiuti in Campania Catenacci Corrado:
  5. DI BLASIO Luigi ... in qualità di direttore di gestione dell’impianto di depurazione dell'area nolana, gestito dalla società S.E.N. s.r.l.;
  6. D'AMICO Luigi ... quale Presidente della S.E.N s.r.l. preposta alla gestione dell’impianto "Area Nolana";
  7. FOGLIA Enrico ... in qualità di Capo Impianto responsabile dell’impianto di Acerra, gestito dalia Hydrogest Campania s.p.a.:
  8. GRECO Michele ... anche quale funzionario dei Dipartimento della Protezione civile, in qualità di coordinatore delle aree del Commissariato all'Emergenza Rifiuti in Campania;
  9. LUPACCHINI Mario ... anche nella qualità di coordinatore del settore ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento e protezione civile della Regione Campania fino al dicembre 2007;
  10. MANFERLOTTI Paolo ... in qualità di Direttore di Gestione dell’impianto di Cuma, succeduto ad Avallone dal 20 luglio 2006, gestito dalla società Pianese Costruzioni Generali s.p.a.:
  11. MARINO Michele ... in qualità di Direttore tecnico del Consorzio di Bacino SA/2 e Direttore della discarica di Serre, località MACCHIA SOPRANA;
  12. MASCAZZINI Gianfranco ... anche in qualità di Direttore Generale della Direzione Generale Qualità della Vita del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio di Roma;
  13. MELLUSO Giovanni ... professore del Dipartimento di fisiologia generale e ambientale dell‘Università Federico II di Napoli e anche quale addetto alla sovrintendenza tecnico scientifica per gli impianti di Area Nolano e Foce Sarno oltre che di Cuma nonché una dei tre "esperti" incaricato di relazionare nel 2007 sulla gestione di Hydrogest e diretto collaboratore di Generoso Schiavone;
  14. METTIVIER Vincenzo ... in qualità di procuratore speciale e consigliere della VEOLIA Water Solutions & technologies Italia s.r.l. che ha gestito l'impianto di Marcianise fino al 13/11/2006, nonché quale effettivo gestore e responsabile del predetto depuratore;
  15. NOCERA Luigi nato a Sant'Egidio del Monte Albino (SA) il 14 febbraio 1955 ed ivi residente, in qualità di assessore regionale all'ambiente, ciclo integrato delle acque, difesa del suolo e proiezione civile;
  16. PASQUARIELLO Mauro ... in qualità di responsabile dell'impianto di depurazione di Foce Sarno, gestito dalla società Hydrogest Campania s.p.a.;
  17. PELLICCIA Angelo ... in qualità di Direttore Generale della FIBE s.p.a. e della FIBE Campania s.p.a.
  18. PISCOPO Luigi ... in qualità di Capo Impianto responsabile dell'impianto di depurazione di Orta di Atella- Napoli NORD, gestito dalla Hydrogest Campania s.p,a.:
  19. RUSSOLILLO Roberto ... in qualità di Capo impianto responsabile dell'impianto di Marcianise (Area Casertana) dal 14/11/2006 al 29/02/ 2008, gestito dalla Hydrogest Campania s.p.a.:
    20.SERVA Leonello... Dirigente del dipartimento Difesa del suolo dell'APAT di Roma, in qualità di Soggetto Attuatore per ii Commissariato per l'Emergenza Rifiuti in Campania;
    21.SCHIAVONE Generoso ... in qualità di responsabile dei ciclo integrato della depurazione delle acque della Regione Campania e RUC (responsabile della concessione);
  20. TAMMARO Antonio ... in qualità di responsabile dell'impianto Foce Regi Lagni, gestito dal consorzio SIF fino al 14.112006;
  21. DI NARDO Gabriele ... quale Capo impianto responsabile del depuratore di Cuma dal 6.12,2006;
  22. TURIELLO Ciro ... anche in qualità di Sub commissario per l'emergenza rifiuti;
  23. DI GENNARO Marta nata a Roma il 27 gennaio 1951, ivi residente ex vice di Guido Bertolaso alla Protezione Civile ;
  24. CATENACCI Corrado ... Prefetto, ex commissario ai rifiuti della regione Campania
  25. NAPPI Gianfranco ... ;
  26. RECANO Antonio ... anche quale funzionario addetto al Commissariato straordinario per le Acque e le Bonifiche;
  27. D'ANTONIO Giuseppe ... anche quale sub commissario straordinario per l'emergenza rifiuti con delega per le acque e per la gestione della concessione in project financing affidata alla Hydrogest;
  28. MOSCARIELLO Felice ... quale addetto ai
    trasporti del percolato da Macchia Soprana agli impianti di depurazione regionali campani;

    1. PAPI Enzo ... quale amministratore delegato della termomeccanica SPA, componente dell'Ati rappresentata da Hydrogest;
  29. BOSONE Ferdinando ... residente in Marano,
  30. RAUCI Luigi ... quale membro esterno della cd, "commissione e di esperti" nonché quale Dirigente del settore CIA:
  31. BASSOLINO Antonio ... ;
  32. FRODELLA Giulio ... ;
  33. MZZAGLIA Fabio ... ;
  34. ALLEGRETTI Mario ... ;
  35. CHITIS Wolf ... ;

Viste le seguenti imputazioni provvisorie elevate dai PP.MM. istanti nella richiesta cautelare:
TUTTI
a) del delitto p e p dagli artt 416 c.p. perché, in concorso fra loro con le
condotte di seguito indicate operando quali promotori:
DE BIASIO Claudio, GRECO Michele, tURIELL0 Ciro, CATENACCI Corrado - nella qualità quest'ultimo di Commissario straordinario per l'emergenza rifiuti in Campania e gli altri tre nelle suindicate qualità nonché quali suoi diretti collaboratori (Greco in particolare quale Soggetto attuatore, Turiello quale sub commissario e De Biasio quale responsabile di area nonché poi funzionario in diretta collaborazione con Greco, e comunque funzionari pubblici concretamente coinvolti nella attività illecita con funzioni di promozione) -;
NOCERA Luigi LUPACCHINI Mario e SCHIAVONE Generoso RAUCI Luigi -· nella qualità il primo di assessore all'ambiente per la Regione Campania, il secondo quale dirigente e coordinatore del settore ecologia ed ambiente della regione Campania, ed il terzo e il quarto quali dirigenti del settore regionale Ciclo integrato delle Acque -;
nonché operando quali partecipi :
ing. BOSONE ,quale responsabile e gestore del depuratore di “Cuma”, perito ind. FOGLIA, Errico quale responsabile e gestore per il depuratore di “Acerra” geom. TAMMAR0 Antonio quale responsabile e gestore per il depuratore di “Foce Regi Lagni”, ing. DE BARI Gaetano quale responsabile e gestore per il depuratore di “Napoli Est" nonché quale responsabile per conto della Hydrogest Campania SPA in relazione ai depuratori di Cuma, Area Casertana, Foce Regi Lagni, Napoli Nord e Foce Sarno a seguito della consegna dei predetti depuratori in esecuzione al contratto di appalto per la “rifunzionalizzazione e adeguamento degli stessi” PAPI Enzo quale amministratore delegato di termomeccanica SPA, GIUSTINO Domenico quale Presidente del del CDA di Hydrogest, geom. D'AMIC0 e DI BLASI0 Luigi nelle qualità suindicate quali responsabili e gestori per il depuratore di “Area Nolana”, ing. MEttIVIER Vincenzo quale responsabile e gestore per il depuratore di "Area Casertana" PASQUARIELLO Mauro nella suindicata qualità, quale capo impianto del depuratore denominato "Foce Sarno”, MANFERLOTTI Paolo (fino al 6.12 2006) e DI NARD0 Gabriele (dal 6.122006) nelle suindicate qualità, siccome capi impianto di Cuma- Napoli Ovest, PISCOP0 Luigi nella suindicata qualità siccome capo impianto del depuratore denominato Napoli Nord RUSSOLILLO Roberto nelle suindicate qualità siccome capo impianto di Area Casertana;
MARINO Michele quale gestore - per conto del consorzio Salerno 2 -
della discarica di Parapoti e Serre-Macchia Soprana, MOSCARIELLO
Felice quale trasportatore del percolato proveniente da Macchia Soprana e altre discariche, SERVA Leonello quale soggetto attuatore in collaborazione con il commissario straordinario di governo per l'emergenza rifiuti in Campania, RECANO Antonio quale funzionario in servizio presso il Commissariato straordinario di governo per le bonifiche e le acque, D'ANTONIO Giuseppe quale sub commissario presso il commissariato straordinario di governo per le bonifiche· e le acque, DI
GENNARO Marta quale sub commissario presso il commissariato straordinario per l'emergenza rifiuti e soggetto attuatore inserito nel predetto organico, NAPPI Gianfranco quale capo di gabinetto del presidente della giunta Regionale Antonio Bassolino, BASSOLINO Antonio quale commissario straordinario di governo per le bonifiche e le acque e quale Presidente della Regione Campania, Asprone Sergio e Pelliccia Angelo quali funzionari addetti alla gestione dei rifiuti per conto di Fibe Spa, MELLUS0 Giovanni nelle qualità suesposte quale sovrintendente per il depuratore di Cuma e poi di Area Nolana nonché collaboratore diretto di Schiavone Generoso, MAZZAGLIA Fabio e FRODELLA Giulia nella qualità di analisti ei rifiuti prodotti dai predetti depuratori regionali, MASCAZZINI Gianfranco anche quale Direttore Generale del Ministero dell'Ambiente, ASPRONE Sergio e PELLICCIA nelle suindicate qualità,

si associavano nelle rispettive qualità e nel perseguimento dei loro scopi per commettere più delitti relativi alla organizzazione di traffici illeciti di rifiuti e alla redazione di numerosi atti pubblici falsi, di cui taluni indicati nei capi che seguano.
in Napoli e altrove in Campania dal gennaio del 2006, condotta in corsa.

TUTTI
b) del reato p. e p. dagli artt .81 cpv. c.p. 110, 40 cpv cp 256 260 137
dlgs 152/06, art. 6 lett. d) Dl n. 172/ 08 479 c. p. perché in concorso tra loro con le condotte di seguito indicate nelle rispettive qualità di cui sopra al fine di conseguire un ingiusto profitto, consistente:·

  • quanto ai soggetti privati preposti ai depuratori regionali di cui al capo che precede, nella acquisizione di introiti patrimoniali costituiti dal pagamento delle tariffe di smaltimento del percolato da parte dello Stato e con la intermediazione di Fibe spa e dei consorzi di bacino che "rendicontavano" ai funzionari commissariali le predette spese, nonché dalla prosecuzione dei rispettivi contratti di concessione dei depuratori con relative tariffe, di spettanza di enti pubblici regionali e comunali, in assenza delle doverose contestazioni e sanzioni che i funzionari pubblici preposti al controllo della loro gestione omettevano di effettuare ovvero effettuavano con modalità assolutamente insignificanti in uno con il correlato conseguimento di risparmi di spesa per la omessa realizzazione di doverosi interventi di smaltimento dei fanghi, manutenzione e adeguamento degli impianti di depurazione; con la possibilità per le persone fisiche preposte alle società gerenti il ciclo dei rifiuti di accrescere i propri introiti e le prospettive di carriera, sulla base della svolgimento di attività illegali poste in essere nell'interesse delle società medesima:
  • quanto ai soggetti privati preposti per conto di Fibe Spa alla gestione dei rifiuti prodotti a valle degli impianti cd di ex CDR, nella conservazione del rapporto con il Commissariato per l'emergenza rifiuti per il il mantenimento e l'accrescimento di una posizione di influenza e di un forte potere di contrattazione nei—confronti della parte pubblica — in relazione alla futura definizione delle reciproche posizioni giuridiche rispetto alla risoluzione contrattuale sancita con Dl 245/ 2005 -, con La possibilità per le persone fisiche preposte alle società gerenti il ciclo dei rifiuti di accrescere i propri introiti e le prospettive di carriera, sulla base della svolgimento di attività illegali poste in essere nell'interesse delle società medesime;
  • quanto ai soggetti pubblici del sistema di gestione dei depuratori, vantaggi consistenti nel garantirsi - a fronte di prestazioni non conformi a quelle dovute - le retribuzioni connesse alle attività svolte all'interno della regione e dei commissariati di appartenenza, nonché nel salvaguardare la permanenza nelle proprie funzioni, nel proprio ruolo, in una con la possibilità di rivendicare l'apparente corretta gestione dei reflui e rifiuti anche liquidi, e quindi la malintesa "fedeltà" alla struttura commissariale e ai suoi malintesi scopi per futuri avanzamenti in carriera;
    effettuavano rispettivamente - nel quadro della gestione del servizio di
    depurazione regionale campano effettuato con gli impianti di cui al capo che precede - lo smaltimento del percolato proveniente dagli impianti di cd. CDR nonché da discariche tra cui quelle di Parapoti, Giugliano- Settecainati,Villaricca, Basso dell'0lmo, Mucchio Soprana e Ferrandelle, impianti già realizzati e e comunque affidati a seguito della entrata in vigore del decreto legge 15 novembre 2005 nr 245 e connesse OPC/M, alle società FIBE s.p.a. e FIBE Campania S.p.A, sotto la supervisione e direzione del commissariato di Governo;
    cio' facevano con più operazioni consistenti nella produzione e raccolta di rifiuto liquido avente codice CER 19.07.03 prodotto nella regione Campania, con successivo trasporto e conferimento, accompagnato dalla redazione di falsi certificati di analisi allegati ai Fir del percolato, per lo smaltimento dai predetti impianti presso i depuratori regionali campani denominati "Foce regi Lagni, Napoli Est Area Casertana, Acerra - loc. Omo Morto/ Caivano, Napoli Nord Area Nolana, Cuma/ Napoli Ovest; Foce Sarno” impianti privi di autorizzazione al conferimento (oltre che di frequente privi di autorizzazione allo scarico finale) per violazione dell'art. 110 co. II Dlgs 152/ 06 e comunque operanti nel ricevere il predetto percolato in violazione dei limiti quali /quantitativi fissati con le meramente “apparenti” autorizzazioni - in realtà illecite ·- di conferimento di cui alla OC del 12.7.06, al seguente DD Regionale n. 690 del 17.7.06 e successive proroghe con scarico in effluente realizzato in violazione dei limiti tabellari di cui al dlgs 152/ 06 compresi i limiti della tabella`3 all.5 del dlgs 152/ 06 e con la costante effettuazione di prelievi e analisi false di campioni del percolato conferito;'
    il tutto in guisa da realizzare una gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti (percolato prodotto nella regione Campania, per gli anni a partire dal 2006) in violazione delle norme di legge di cui al Dl. 245/05 e della OPCM 3479; 3481/05 e succ: modifiche, dell'art 110 Dlgs 152/ 06 e 124 e ss. in relazione alla assenza di autorizzazione allo scarico per diversi depuratori quali Napoli Est; Foce Sarno, Cuma, Napoli Nord, Foce Regi Lagni e in relazione alla assenza di "capacità depurativa residua”.
    In Napoli e altrove, dal gennaio 2006 condotta in corso,

TUTTI
c) del reato p. e p. dagli artt; 81 cpv, c. p. 110, 40 cpv cp 434 I e II co. c.p, perché lo concorso fra loro e nelle qualità di cui sopra, e con le condotte ai cui ai capi che precedono, mediante il doloso sversamento illegale nei depuratori di Foce Regi Lagni, Napoli Est; Area Casertana,
Acerra - loc. Omo Morto/ Caivano, Napoli Nord; Area Nolana, Cuma/ Napoli Ovest, Foce Sarno, di ingentissime quantità di percolato avente peraltro, e tra gli altri, elevatissimi valori di COD, sversato con modalitá tali da pregiudicare ulteriormente e definitivamente il già pessimo processo di depurazione in corso presso i predetti impianti così da dare luogo a reflui finali assolutamente non depurati, e come tali, quali reflui industriali oltre che urbani, altamente inquinanti e pericolosi; li facevano confluire nei corpi idrici ricettori comprensivi dell'intero litorale marino della provincia di Napoli, Salerno e Caserta, così cagionando un gravissimo e irreparabile disastro ambientale incidente sugli equilibri biologici e marini e sulle stesse condizioni di vita umane oltre che animali, anche con conseguente pericolo per la pubblica incolumità;
In Napoli e altrove in Campania dal gennaio 2006, fatti in corso -

TUTTI TRANNE DE BIASIO, GRECO, TURIELLO, CATENACCI DI GENNARO, ASPRONE, PELLICCIA, SERVA MASCAZZINI MELLUSO
LIMITATAMENTE AL TENTATIIVO DI TRUFFA INERENTE ALLA STIPULA DELL'ATTO INTEGRATIVO TRA HYDROGEST E LA REGIONE CAMPANIA
d) delitto p. e p. dagli artt 81 cpv. c.p. 110, 640 e 56 640 c.p. comma I e II cp perché, in concorso e previo accordo tra loro e con altri soggetti da identificare, nelle qualità indicate al capo a) e nei limiti soggettivi sopra indicati,
in relazione alla gestione del servizio di depurazione delle acque reflue
urbane mediante impianti di depurazione di Foce Regi Lagni Napoli Est, Area Casertana, Acerra – loc. Omo Morto/ Caivano, Napoli Nord Area Nolana, Cuma/ Napoli Ovest, Foce Sarno, Nocera Inferiore gestiti in virtù di rapporto contrattuale di concessione su incarico della Regione Campania e del Commissariato straordinario di Governo per le bonifiche e le acque (quest'ultimo quale committente del contratto del project financing per rifunzionalizzazione e adeguamento dei depuratori di Napoli Nord Cuma, Foce Sarno, Acerra e Foce regi Lagm),
De Biasio, Greco, Turiello, Catenacci Di Gennaro, Asprone, Pelliccia, Serva Mascazzini con le condotte indicate nei capi che precedono con le quali agevolavano attivamente nonché istigavano gli altri concorrenti nel reato nel porre in essere artifizi e raggiri di seguito indicati per occultare e dissimulare la pessima gestione degli impianti di depurazione di cui ai capi che precedono e seguono, comprensiva dell'illecito conferimento del percolato;
gli altri anche su istigazione e con agevolazione dei predetti condorrenti, ponevano in essere artifizi e raggiri consistiti
1) nella omessa segnalazione e contestazione da parte innanzitutto di Schiavone, Nocera, Lupacchini Bassolino Nappi Recano D'Antonio e Rauci della cattiva gestione dei depuratori di cui al capo a) e, quanto al contratto suindicato in project financing affidato alla Hydrogest e in esecuzione su alcuni impianti di cui al capo a) dalla fine del 2006, nella omessa segnalazione e contestazione del suo inadempimento fino al settembre 2002 data della prima "diffida" contro Hydrogest,'
2) nella redazione, nel corso della consapevole conoscenza della pessima gestione dei depuratori, di provvedimenti autorizzatori del conferimento di percolato, come tali presupponenti e falsamente attestativi, ex art. 110 dlgs 152/06, di una capacità depurativa "in realtà inesistente”· in particolare Lupacchini e Schiavone, anche su istigazione concretatasi tra l'altro con apposite scritte e con l’0C del 12.7.06 del commissariato straordinario di Governo per l'emergenza rifiuti adottavano il DD regionale 690 del 17.7.06 e successivi atti d proroga con cui falsamente dichiaravano di avere svolto attività istruttoria in ordine alla adeguatezza tecnica e capacità depurativa degli impianti concludendo espressamente che non vi erano "motivi ostativi” al rilascio della autorizzazione;
3) nell'omettere di rilevare e contestare tutte le circostanze successive al dd 690 del 2006 e inerenti al persistere della pessima attività di depurazione in corso presso gli impianti di cui sopra, quali comunicazioni, note, analisi, notizie, rigetti di autorizzazioni allo scarico finale, ovvero conferme di precedenti rigetti, tutte convergenti nel senso del cattivo processo di depurazione in corso, del superamento dei limiti tabellari di scarico e dell'incidenza sul medesimo anche del conferimento del percolato;
4) nel disporre all'indomani della "diffida" del settembre del 2007 operata nei confronti di Hydrogest, attività di vigilanza sui depuratori affidati ad HYDROGEST occultando la circostanza per cui la stessa vigilanza era stata in realtà già disposta e mai effettuata;
5) successivamente, con riferimento al tentativo di truffa e con esclusione dei soggetti indicati all'inizio del presente capo di imputazione, di seguito alla contestazione del settembre 2007 di cui al suindicato n. 1e 4 , nell'avvio di una procedura diretta a raggiungere un accordo finalizzato a nascondere le omissioni e gli inadempimenti di Hydrogest di cui alla diffida citata, procedura adottata anche in violazione di pareri della Avvocatura Regionale e al contrario con falsa attestazione della regolarità della medesima operata in funzione della delibera regionale di Giunta del 18.12.09, allo stato non conclusasi per cause indipendenti dalla loro volontà e giunta tuttavia sino alla adozione della delibera della giunta regionale del 18 12 2009 con cui si deliberava di "....procedere in attuazione della delibera di Giunta regionale n. 932/08 alla revisione della convenzione repertorio n. 13625 del 16.12 2004 .... al fine di realizzare il riequilibrio economico finanziario della concessione ex art 34 della stessa.... ” '
cio' mediante condotte attive ed omissive sia dei funzionari pubblici , sia dei gestori che peraltro continuavano a dare la disponibilità a ricevere il percolato nonostante la inidoneità tecnica degli impianti nonché mediante le condotte omissive e attive di Nappi e Bassolino, i quali in stretto contatto tra loro, avendo già cognizione e avendo continuamente conferma della inadeguatezza degli impianti e degli ostacoli anche giuridici alla ricezione del percolato, anche in ragione delle note caratteristiche inquinanti del medesimo, con particolare riferimento innanzitutto al C0D, si adoperavano al contrario, nell'ambito della fitta rete dei contatti attivata al riguardo, per assicurare comunque il funzionamento dei depuratori e la loro ricezione del percolato,
così creando una mera apparenza di regolare ed efficiente gestione dei depuratori, tale addirittura da potere consentire il conferimento del percolato senza violare i limiti tabellari dell'effluente finale ed inducendo alfine in errore tanto la Regione Campania in ordine al rapporto contrattuale esistente tra la stessa e i gestori dei depuratori sopra indicati con riguardo sia alla decisione di mantenere in vita il contratto e di omettere la adozione di sanzioni proporzionate agli inadempimenti in corso oltre che a consentire il persistere dei corrispettivi patrimoniali previsti per i gestori del servizio di depurazione, tanto il Commissariato straordinario per le bonifiche e le acque quale organo facente capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, organismo preposto, ex art. 1 L. 24 febbraio 1992 n. 225 al Servizio nazionale della protezione civile che, ignorando le plurime illiceità perpetrate anche da parte di alcuni suoi addetti e preposti -·nell'ambito del contratto del 16.12.2004 per la "concessione ........ adeguamento degli impianti di depurazione di Acerra, Cuma, Foce regi Lagni Marcianise Napoli Nord ...... ” affidato a Hydrogest sugli impianti predetti -, manteneva in vita il contratto di concessione assicurando gli introiti patrimoniali ivi previsti e non intraprendeva iniziative volte a contestare le violazioni e ogni altra iniziativa di competenza diretta a impedire ed evitare per il futuro tali illiceità e tra l'altro non si sottraeva alle pretese patrimoniali di Hydrogest per il periodo anteriore al passaggio di consegne dei predetti depuratori dal Commissariato stesso alla Regione, avvenute nell'anno 2008;
e così da una parte procuravano alle società preposte alla gestione dei predetti depuratori, compresa la Hydrogest per il periodo in cui subentrava nella gestione di taluni di essi prima affidati ad altri gestori, l'ingiusto profitto consistente nel mantenimento del rapporto con il commissariato e/o la regione Campania, nei risparmi aziendali costituiti dalla omessa realizzazione di interventi di manutenzione e adeguamento degli impianti funzionali alla corretta depurazione e a carico del gestore ovvero nella imputazione alla regione, sotto la falsa qualifica di "manutenzioni straordinarie" ad essa imputabili, di interventi in realtà da porsi a carico dei gestori, e nell'incameramento di tutte le tariffe e corrispettivi contrattualmente previsti a fronte dell' “apparente" servizio di depurazione; e contestualmente cagionavano i seguenti ingiusti danni: ammaloramento degli impianti di depurazione di pertinenza pubblica, pagamenti ovvero maturazione di crediti a fronte di un servizio difforme da quello previsto, pregiudizio per il litorale marino;
nonché ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre la regione Campania a non contestare più alla società Hydrogest gli inadempimenti anche illeciti, posti in essere dal 2006 nella esecuzione della “convenzione repertorio nn 13625 del 16.12 2004..” in project financing stipulata originariamente dal Commissariato straordinario per le acque e le bonifiche, omettendone così la considerazione e valutazione in funzione della stipula di un accordo di revisione della predetta convenzione con aggravio del contributo pubblico ivi previsto e conseguente incameramento – per Hydrogest - di tutti gli ammontari pretesi per la gestione dei depuratori affidati nonostante i relativi inadempimenti ed illeciti;
Con l'aggravante di avere commesso i fatti ai danni dello Stato, in particolare della regione Campania e del Commissariato Straordinario per le bonifiche e le acque in relazione alla presidenza del Consiglio dei Ministri anche quale organo di Protezione Civile.
In Napoli e altrove in Campania dal 2006 fatti in corso

NOCERA
e) Del reato p. e p dall'art. 611 c.p. perché quale assessore regionale dell'ambiente che convocava e dirigeva la riunione del 14.2.06 nel corso della quale evidenziava ai gestori dei depuratori regionali ivi presenti la assoluta necessità che il percolato proveniente dalla gestione degli RSU in Campania venisse conferito nei loro impianti, nel ribadire tale esigenza sottolineava la sua determinazione a che il percolato venisse ricevuto dai gestori minacciando in caso contrario " di adottare i provvedimenti conseguenti”, provvedimenti in realtà non legittimamente adottabili a fronte del doveroso e legittimo rifiuto di ricevere il percolato, e in particolare come precisato da De Bari Gaetano minacciando di requisire gli impianti medesimi con riferimento quindi ad un potere ablatorio assolutamente estraneo alle sue competenze.
In Napoli il 14 7 06

GRECO DE BIASIO TURIELLO NOCERA SCHIAVONE LUPACCHINI

f) Reato di cui all'art 110, 61 nr 2) 479 cp perché in concorso tra loro, primi tre quali funzionari del Commissariato per l'emergenza rifiuti in Campania, che operavano quali istigatori, atteso che già richiedevano e ottenevano da Schiavone con atto personale di quest'ultimo e senza alcuna previa istruttoria, sin dal gennaio 2006, l' "autorizzazione" a conferire percolato in alcuni depuratori e di seguito disponevano con OC del 12.7.06 e nei quantitativi stabiliti in allegata tabella, - priva di ogni istruttoria tecnica in ordine alla "capacità depurativa" degli impianti e piuttosto fondata su un mero “riparto” predeterminato del percolato - il conferimento del percolato ai depuratori sopra e appresso indicati nonché partecipavano, in persona di turiello Ciro alla riunione del 14.7.06, in cui costui insisteva dichiarando, senza alcuna competenza e cognizione di sorta, la ricevibilità del percolato da parte dei depuratori medesimi, Nocera quale istigatore che induceva anche nella riunione del 14.7.06 gli altri due - Schiavone e Lupacchini – ad autorizzare comunque la ricezione del percolato, Lupacchini e Schiavone rispettivamente quali dirigente e coordinatore del settore ecologia ed ambiente della regione Campania nonchè quale dirigente del settore regionale Ciclo integrato delle Acque, che operavano come materiali autori, adottavano il DD n. 690 del 17.7.06 con il quale autorizzavano la ricezione, previo pretrattamento, di percolato proveniente da discariche e da impianti·di selezione di RSU, presso i depuratori di Acerra, Napoli Nord, Napoli Ovest, Area Casertana, Napoli Est, Foce Regi Lagni Foce Sarno e secondo limiti quali-quantitativi di cui alla allegata tabella A), dichiarando falsamente che:
erano "tuttora vigenti" le ordinanze 92 del 99 e 22 del 2000;
che vi era stata una previa istruttoria tecnica - in realtà inesistente - effettuata dal settore Ciclo Integrato delle Acque per valutare la ricevibilità da parte degli impianti del percolato:
che " ...non esistono motivi ostativi ad autorizzare i gestori all'accettazione e trattamento del percolato ..... ” laddove invece gli impianti erano già di per se' incapaci di depurare effettivamente i reflui e di rispettare tutti i limiti tabellari di legge con conseguente assenza di " capacità depurativa residua"
nonché omettendo di rappresentare tutte le obiezioni e gli ostacoli tecnico-giuridici che invece erano stati comunque sollevati dai gestori dei depuratori e innanzitutto dal De Bari Gaetano nel corso della riunione del 14.7.06
In Napoli il 17.7.06

GRECO, DE BIASIO, SCHIAVONE LUPACCHINI NOCERA
g) Reato di cui all'art 110, 61 nr 2) 479 cp perché in concorso tra loro, nelle qualità di cui sopra, a seguito di istanza di GRECO e DE BIASIO- che pertanto operavano quali istigatori della condotta - assunta al protocollo del 16.10 06 n. prof 25317 /cd rif/CA e con cui si chiedeva allo Schiavone di prorogare il decreto 690 del 17.7.06, formavano la nota datata 18 ottobre 2006 con cui si disponeva la proroga della autorizzazioni di cui al decreto 690 del 17.7.06 e 718 dell'1.8.06, in ragione della dichiarata persistenza dello stato di emergenza come indicato nei provvedimenti commissariali n.17058 del 13.7.06 e 12945 del 17.7.06 nella quale:
ribadivano le false attestazioni di cui al DD 690 / 2006 laddove precisavano che era necessario prorogare il predetto decreto in uno con la sua parziale rettifica n. 718 del 1.8.2006 "nei modi e nei termini in essi indicati”;'
omettevano falsamente di indicare le problematiche inerenti allo stato dei depuratori pubblici che non consentivano di smaltire il percolato, quali l'assenza di autorizzazioni allo scarico in uno con la inadeguatezza degli impianti ad assicurare la corretta depurazione e quindi a connotarsi per la necessaria "capacità residua" depurativa;
aggiungevano altresì la falsa attestazione circa l'avvenuta effettuazione di una “istruttoria compiuta dal Settore ciclo Integrato delle Acque" e circa una dichiarazione di regolarità della medesima resa dal Dirigente del settore, di cui agli atti degli uffici regionali non vi è assoluta traccia.
Con l'aggravante di avere commesso il fatta per porre in essere il delitto di cui al capo b),
In Napoli il 18 ottobre 2006

GRECO, DE BIASIO, SCHIAVONE LUPACCHINI NOCERA
h) Reato di cui all'art 110, 61 nr 2) 479 cp perché in concorso fra loro, nelle qualità di cui sopra, su istigazione di GRECO e De BIASIO che già avevano avanzato espresse richieste di proroga anteriormente come da capo che precede e che costantemente mantenevano rapporti finalizzati ad assicurare sempre e comunque la ricezione del percolato presso i depuratori di cui ai capi che precedono, formavano la nota datata 19.1.2007 con cui si disponeva la proroga della “autorizzazione" di cui al decreto 690 del 17.7.06, 718 dell'1.8.06, 891 del 18.10.06, nella quale:
ribadivano le false attestazioni di cui al DD 690 / 2006 laddove precisavano che era necessario prorogare il predetto decreta in uno con la sua parziale rettifica n. 718 del 1.8.2006 e successiva proroga del 18.10.06 “nei modi e nei termini in essi indicati”;
omettevano falsamente di indicare le problematiche inerenti allo stato dei depuratori pubblici che non consentivano di smaltire il percolato, quali la assenza di autorizzazioni allo scarico in uno con la inadeguatezza degli impianti ad assicurare la corretta depurazione e quindi a connotarsi per la necessaria "capacità residua" depurativa;
aggiungevano altresì la falsa attestazione circa l'avvenuta effettuazione di una "istruttoria compiuta dal Settore ciclo Integrato delle Acque " e circa una dichiarazione di regolarità della medesima resa dal Dirigente del settore, di cui agli atti degli uffici regionali non vi è assoluta traccia.
Con l'aggravante di avere commesso il fatto per porre in essere il delitto di cui al capo b )
In Napoli il 19.01.07

GRECO, DE BIASIO, SCHIAVONE LUPACCHINI NOCERA
i) Reato di cui all'art 110, 61 nr 2) 479 cp perché in concorso tra loro, nelle qualità di cui sopra, su istigazione di GRECO e De BIASIO che già avevano avanzato espresse richieste di proroga anteriormente come da capi che precedono e che costantemente mantenevano rapporti finalizzati ad assicurare sempre e comunque la ricezione del percolato presso i depuratori di cui ai capi che precedono, formavano la nota datata 30.4.2007 con cui si disponeva la proroga dell' '”autorizzazione" di cui al decreto 690 del 17.7.06, 718 dell'18.06, 891 del 1810 06 e successive proroghe nella quale:
ribadivano le false attestazioni di cui al DD 690 / 2006 laddove precisavano che era necessario prorogare il predetto decreto in uno con la sua parziale rettifica n. 718 del 1.8.2006 e successiva proroga del 18.10.06 " nei modi e nei termini in essi indicati”;
omettevano falsamente di indicare le problematiche inerenti allo stato dei depuratori pubblici che non consentivano di potere smaltire il percolato, quali la assenza di autorizzazioni allo scarico in uno con la inadeguatezza degli impianti ad assicurare la corretta depurazione e quindi a connotarsi per la necessaria "capacità residua" depurativa;
aggiungevano altresì la falsa attestazione circa l'avvenuta effettuazione di una “istruttoria compiuta dal Settore ciclo Integrato delle Acque" e circa una dichiarazione di regolarità della medesima resa dal Dirigente del settore, di cui agli atti degli uffici regionali non vi è assoluta traccia.
Con l'aggravante di avere commesso il fatto per porre in essere il delitto di cui al capo b ).
In Napoli il 30.4.2007

SCHIAVONE MELLUSO
l) Del reato p. e p. dagli art 110 c. p. 479 c. p. 61 n. 2 c. p. perché il primo nella qualità di cui ai capi che precedono, il secondo quale sovrintendente regionale per l'impianto di depurazione Foce Sarno, in concorso tra loro, il primo quale istigatore che a fronte della ordinanza n. 7 n. prot. 47028 del 2.8.07 con la quale il sindaco di Castellammare di Stabia Vozza prendeva atto che dalle analisi effettuate dall'ARPAC " ....... è emerso il costante superamento dei valori limite ammissibili relativamente al parametro dell'azoto ammoniacale NH4” e aggiungeva che in ragione di cio' la regione aveva disposto meramente "..la riduzione del quantitativo di percolato da conferire presso l'impianto di Foce Sarno da 150 mc/ g a 80 mc/ g.." (in realtà il quantitativo davvero formalmente autorizzato era quello indicato a luglio 2007 in non più di 70 mc secondo la tabella a) allegato al provvedimento commissariale del 12 7 06) e quindi concludeva: nel senso che i risultati di analisi confermavano “..... costantemente il superamento dei valori massimi ammissibili dalla normativa vigente relativamente al valore del|'azoto ammoniacale..."e alfine ordinava la cessazione immediata " .... del trattamento del percolato ...", invitava il Melluso a "tranquillizzare" il Vozza con intervento che si traduceva in una "relazione tecnico scientifica" del 29.8.07, trasmessa dallo Schiavone poi il 30.8.07 al Sindaco di Castellammare Vozza, nonché all'ARPAC, al prefetto Pansa "quale Commissario di Governo per l'emergenza rifiuti.”, all'assessore all'ambiente Nocera e a Lupachini, con la quale il Melluso - dopo avere precisato in un precedente articolo pubblicato sulla rivista “acqua e territorio” che l'impianto non poteva rispettare " ..... a pieno tutti i limiti del dlgs 152/06 per l'effluente finale ..... " e che quindi mancava il requisito della cd ”capacità depurativa residua”, taceva assolutamente e falsamente questa circostanza ed anzi sosteneva che "...dal punto di vista tecnico, nei limiti della capacità residua di trattamento ovvero fino al raggiungimento del limite dei carichi previsti dal progetto costruttivo, l'impianto è idoneo a trattare anche reflui auto trasportati .... " aggiungeva altresì che " ....... i quantitativi attualmente autorizzati dal decreto regionale sono abbondantemente nei limiti della capacità residua di impianto ..."laddove quindi taceva maliziosamente anche la circostanza per cui all'epoca il limite quantitativo " massimo" autorizzato con tabelle allegate alla OC del 12.7.06 e -al DD del 17.7.06 In. 690 e corrispondente a 70 mc/ die era in corso di costante violazione con conferimenti sino a 150 mc/ die poi solo “ridotti” ad 80 mc/die.
In Napoli il 29.8.2007

SCHIAVONE
m) del reato p. e p. dall'art. 110 c. p. 479 c.p. 61 n. 2 c.p, perché nella qualitá di cui ai capi che precedono, e in concorso con soggetti da identificare, redigeva un verbale della riunione da lui convocata e tenutasi presso i suoi uffici del Cia, in data 30.8.07 e relativo alla problematica definita "impianto di depurazione Foce Regi Lagni. trattamento percolati di discarica presso gli impianti regionali di depurazione", nel quale maliziosamente ometteva di riportare le osservazioni formulate in quell'occasione dal rappresentante del Dipartimento Provinciale di Caserta ARPAC e consistite, secondo quanto precisata in data 8.9.06 dai dr.i Delle Femmine ed Aulicino con apposita nota indirizzata tra gli altri alla stesso Schiavone, nelle seguenti precisazioni:
" .... l'Arpac non è stata interpellata nelle fasi che hanno portato al rilascio della autorizzazione (al ricevimento del percolato ndr):
in relazione alla autorizzazione al trattamento del percolato è stato puntualizzato quanto previsto dall'art. 110 comma 2 del dlgs 1523/06;
l'impianto in oggetto (Foce Regi Lagni ndr) controllato mensilmente da questo dipartimento è carente nella fase di nitrificazione pertanto la quasi totalità dell'azoto ammoniacale presente nel percolato da trattare verrà scaricata, semplicemente diluita, nel corpo idrico recettore (Regi Lagni) con conseguente peggioramento della già pessima qualità della stesso. Lo stesso dicasi per altri eventuali inquinanti che non subiscono significativo abbattimento in impianti del tipo biologico;
è indispensabile che il gestore dell'impianto accerti analiticamente l'eventuale pericolosità del percolato da trattare ponendo ...attenzione ai parametri idrocarburi totali e metalli ...."
In Napoli il 30.8.2006

SCHIAVONE LUPACCHINI
n) Reato di cui all'art 110, 61 nr 2) 479 cp perché in concorso tra loro, nelle qualità di cui sopra, formavano il provvedimento nn 306 del 7.5.07 denominato, quanto all'oggetto "impianti di depurazione di Nocera Inferiore.
Autorizzazione all'accettazione ed alla stoccaggio in vasca coperta di percolato proveniente da discariche regionali e dagli impianti di RSU" nel quale:
attestavano falsamente che “non esistono motivi ostativi ad autorizzare il gestore alla accettazione e trattamento del percolato ...... "laddove omettevano maliziosamente di indicare le problematiche inerenti al percolato che veniva all'epoca conferito, avente COD con valori assolutamente esorbitanti e insuscettibili di alcun mero "trattamento" nella
linea di depurazione ordinaria e laddove nello stesso provvedimento, e nella pagina seguente, si attestava che la eventuale successiva autorizzazione al trattamento del percolato doveva intervenire" .... all'esito del collaudo..."
Con l'aggravante di avere commesso il fatto per porre in essere il delitto di cui al capo b)
I n Napoli il 7.5.2007

SCHIAVONE
o) del reato p. e p. dall'art. 479 c. p. 61 n. 2 c.p. perchè nella qualità di cui ai capi che precedono redigeva la nota del 1.6.07 indirizzata al CTU del PM presso la procura di Nocera Inferiore ing. Massimo Scuderi con la quale nel rispondere ad una serie di richieste falsamente dichiarava che:
vi erano stati studi "con la collaborazione di esperti di settore” con cui erano stati accertati " i parametri ed i relativi limiti quantitativi e qualitativi entro i quali poteva essere trattato il percolato ..." e cui aveva fatto seguito il DD 690/ 2006, laddove al contrario, il predetto DD era stato adottato in assenza di qualsivoglia previa e reale verifica e istruttoria tecnica e piuttosto con esso si era ratificato il "fabbisogno” preesistente di percolato come inadividuato dai funzionari del Commissariato per l'emergenza rifiuti, De Biasio Greco. e Turiello, meramente “ripartendolo” fra i vari depuratori fino al conseguimento del totale predeterminato;
egualmente vi era stata per il depuratore di Nocera Inferiore un "sopralluogo tecnico” a seguito del quale si era "rilevato" che l'impianto aveva la possibilità di trattare " ..nelle condizioni di funzionamento attuale" (e dunque nel suo funzionamento parziale) un quantitativo ai circa 150 mc/ giorno di percolato, con la precisazione che si trattasse comunque di percolato con caratteristiche "normali..." laddove invece nessuna effettiva e reale istruttoria era stata svolta, anche per l'assenza di un preciso parametro qualitativo del percolato da conferire e trattare, tanto che la qualità “normale" del percolato asseritamene assunto a riferimento dalla Schiavone nel predetto sopralluogo “tecnico” veniva ricondotta alle caratteristiche di un campione di percolato riportate in una analisi di Arpac del 10.5.07 e trasmessa il 15.5.07, e quindi ben successiva al sopralluogo "tecnico” del 6.5.07
Napoli il 1. 6. 0

SCHIAVONE
p) del reato p. e p. dall'art. 479 c.p. 61 n. 2 c.p. perché nella qualità di cui ai capi che precedono redigeva la “relazione sulle capacità e sui costi di trattamento del percolato proveniente da discariche pubbliche della regione Campania negli impianti di depurazione comprensoriali del territorio regionale", con allegata scheda nella quale maliziosamente ometteva di dichiarare in tutto o in parte circostanze quali quelle:
- relative al mancato rispetto dei “limiti” qualitativi e quantitativi del COD del percolato fissati con DD 690/06:
- relative all'aggravamento, in ragione del percolato, delle violazioni dei limiti tabellari;
- relative alla mancata preventiva istruttoria circa la capacità depurativa residuale dei depuratori prima della “asserita” “autorizzazione" del
luglio 2006;
- relative all'avvenuto invio di percolato ai depuratori ancor prima della “autorizzazione” del luglio 2006 n. 690;
- relative alla assenza di capacità residuale depurativa degli impianti stante la loro inadeguatezza tecnica a depurare ancor prima dell'invio del percolato;
- relative alla pressoché totale assenza sugli impianti del sistema di “pretrattamento” e quindi di un vero processo di "pretrattamento" laddove ne lasciava invece falsamente intendere la sussistenza mediante l'affermazione per cui " .... ove viene effettuato il pretrattamento del percolato prima dell'immissione nel ciclo depurativo il refluo in uscita .... non risente del maggior apporto inquinante da trattare ..... ";
- inoltre, attestava falsamente che a quella data su “ ... detti impianti .......... è possibile effettuare uno stoccaggio e trattamento di percolato prodotto dalle discariche ..... " maliziosamente tacendo di tutte le problematiche che invece impedivano giuridicamente e di fatto il conferimento del percolato ai depuratori e riconducibili alla assenza di "capacità depurativa residua" oltre che all'effettivo conferimento di percolato avente COD con valori esorbitanti e ben poco " trattabili" oltre che lontani dai limiti " autorizzati" con DD 690/ 06; problematiche che pressoché contestualmente invece, almeno in parte, evidenziava, seppur in termini di accuse ad Hydrogest, con ampio e distinto carteggio di contestazioni nei confronti del predetto gestore dei depuratori di Napoli est, Napoli Ovest Area casertana, Foce regi Lagni, Foce Sarno
In Napoli il 12.9.07

SCHIAVONE
q) del reato p. e p. dall'art: 479 c.p. 61 n. 2 c.p. perché nella qualità di cui ai capi che precedono in data 9.10.07 Schiavone scriveva a Michele Marino quale gestore della discarica indicata come di “Serre” nonché alle società Hydrogest (per il depuratore di Nola) e Dondi (per il depuratore di "Area casertana”) dichiarando falsamente che la autorizzazione al pretrattamento e trattamento del percolato era "...attualmente in vigore" per la ragione per cui “.... si stanno giù predisponendo gli atti amministrativi ger la “prorogatio" con conseguente ordine " .... di evitare la sospensione del trattamento del percolato .... " anche " ...1n quanto trattasi di pubblico servizio "cosicché "...in tal senso se ne dispone il prosieguo presso gli impianti di cui sopra .... ".
In Napoli il 9.10.07

SCHIAVONE
r) del reato p. e p. dall'art. 479 c.p. 61 n. 2 c.p. perché nella qualità di cui ai capi che precedono oltre che quale Responsabile Unico della Concessione in project financing per la '”rifunzionalizzazione” dei depuratori, in data 6.12.07 scriveva al Nocera, a Lupacchini, al Commissario per l'emergenza Bonifiche e tutela delle Acque, trasmettendo la relazione dei cd tre esperti incaricati di svolgere verifiche sulla gestione dei depuratori effettuata da Hydrogest al momento del passaggio di consegne dei medesimi alla predetta Ati, con la quale sintetizzava i relativi contenuti evidenziando tra l'altro la riduzione della capacità di trattamento, l'insufficiente o mancato conferimento dei fanghi, il by pass di liquame bruto sul ciclo depurativo, il degrado complessivo delle apparecchiature nonché puntualizzava che "gli impianti...non solo non trattano in maniera adeguata le acque reflue domestiche ma, per evidenti azioni di incuria non sono in grado di trattare il percolato con grave danno all'azione commissariale del Signor Prefetto di Napoli..." , così falsamente riconducendo il pessimo processo di depurazione degli impianti interessati dalla relazione e l'inadeguatezza dei medesimi e dei relativi gestori a “trattare il percolato ” al momento del passaggio in gestione" dei depuratori in carico ad Hydrogest, nell'autunno/inverno del 2006 e quindi maliziosamente nascondendo la riconducibilità di tale situazione a ben prima della "nuova gestione" avviata da Hydrogest.
In Napoli il 6.12 07

GRECO DE BIASIO
s) del reato p.e p. dagli artt 110 c.p. 479 c.p. 61 n. 2 c.p. perché in concorso tra loro e nelle qualità di cui ai capi che precedono redigevano una istruttoria tecnica allegata OC n. 342 del 2006 con la quale dichiaravano che " ...l'esigenza di installare il predetto impianto è legata ai valori elevati dei parametri di COD ed ammoniaca rilevati nel percolato prodotto dalle discariche del sistema di smaltimento di RSU che non consentono un adeguato volume di trattamento presso gli impianti di depurazione attivi nel territorio regionale.." laddove invece quei valori cosi elevaii avrebbero dovuto impedire a rigore, alla luce della " autorizzazioni” di cui al DD regionale 690/2006 qualsivoglia conferimento del percolato piuttosto che "semplicemente" ridurne i quantitativi del medesimo.
In Napoli il 18.9.2006.

SCHIAVONE LUPACCHINI
t) del reato p. e p. dagli artt 110 c. p. 479 c.p. 61 n. 2 c. p. perché nelle qualità di cui ai capi che precedono e previo accordo assunto anche in occasione di apposita telefonata intercorso tra i due, il Lupacchini quale istigatore, che invitava lo Schiavone ad omettere di attestare l'avvenuta precedente disposizione di svolgimento di attività di vigilanza sugli impianti, in realtà poi mai effettuata e in tal senso mai garantita dai due predetti funzionari lo Schiavone quale materiale redattore del provvedimento, adottavano in data 20.12.07 un atto del CIA sottoscritto da Schiavone con cui affidavano a plurimi funzionari regionali con decorrenza immediata " ..compiti di vigilanza e sorveglianza tesi alla verifica del corretto espletamento delle attività depurative sugli impianti regionali gestiti dalla Hydrogesf ...." omettendo di rendere note le precedenti analoghe disposizioni assunte.
In Napoli il 20.12.07

RAUCI BASSOLINO DE BARI GIUSTINO PAPI
u) del reato p. ep. dagli art 110 c.p. 479 c.p. 81 cpv 61 n. 2 c.p. perché in concorso tra loro e nell'ambito del medesimo disegno criminoso in relazione ai reati che precedono, ed al fine di occultare i reati che precedono, nelle qualità sopra già esposte, De Bari Giustino e Papi quali concorrenti morali che istigavano alla redazione dell'atto di seguito indicato, gli altri quali concorrenti materiali che nell'ambito delle rispettive competenze preparavano e adottavano la deliera adi giunta regionale Campana n. 1852 del 18.12.09 con cui disponevano di procedere alla revisione della " convenzione rep. N 13625 del 16.12.2004 ...... al fine di realizzare il riequilibrio economico finanziario della concessione ex art 34 della stessa .....” maliziosamente e falsamente omettevano di illustrare nelle premesse assunte a fondamento della delibera le seguenti circostanze:
- gli inadempimenti -· anche illeciti - del predetto rapporto concessorio commessi sino ad allora dai preposti della società Hydrogest ed inerenti alla attività di depurazione di cui agli impianti ad essa affidati;
il conferimento e trattamento altrettanto illecito oli percolato avvenuto
presso i predetti impianti;
la diffida inoltrata ad Hydrogest nella seconda metà del 2007 dagli stessi organi della PA preposti al controllo della citata concessione; per la predetta pessima gestione e depurazione degli impianti,
il parere negativo della avvocatura Regionale del 9.11.09;'
ed anzi espressamente richiamavano e facevano propria, anzichè contestarla, la dichiarazione di regolarità della istruttoria assunta a base della predetta delibera
In Napoli il 18.12.0912

Letta la richiesta cautelare avanzata nei confronti degli indagati MELLUSO Giovanni, SCHIAVONE Generoso, LUPACCHINI Mario, METTIVER Vincenzo, TANNARO Antonio, D'ANTONIO Giuseppe, RECANO Antonio, DE BIASIO Claudio, CATENACCI Corrado, MARINO Michele, SERVA Leonello, DI GENNARO Marta, GRECO Michele, DE BARI Gaetano, MASCAZZINI Gianfranco, MOSCARIELLO Felice, FOGLIA Enrico, DI NARDO Gabriele,

osservano

Premesse metodologiche.

Il presente procedimento ha per oggetto le modalità di smaltimento del cd, percolato prodotto nelle discariche a valle del ciclo di lavorazione dei rifiuti solidi urbani prodotti nella intera Regione Campania, sostanzialmente in un arco di tempo di circa due anni (tra il 2006 ed il 2007).
Al riguardo risultano compiute articolate investigazioni spazianti tra numerosissime acquisizioni documentali, espletamento di accertamenti tecnici per il tramite di CTU all'uopo nominati, raccolta di sommarie informazioni testimoniali ed interrogatori degli indagati, nonché captazione di numerose conversazioni telefoniche,
Il succitato materiale di accusa risulta infine compendiato nella ponderosa richiesta cautelare avanzata dal P.M. che, apprezzabilmente, oltre a riportare in più riprese le principali emergenze istruttorie, anche attraverso una elaborata analisi cronologica delle acquisizioni documentali e delle intercettazioni captate, ha articolato motivate argomentazioni circa l'esatta qualificazione giuridica da attribuire ai fatti accertati e, più in generale spiegato le proprie conclusioni mediante analitiche interpretazioni di norme penali sostanziali e processuali.
Orbene, ciò premesso, occorre chiarire subito che le motivazioni in fatto ed in diritto poste alla base delle richieste cautelari risultano per larghissima parte condivisibili.
Ne discende che, per evidenti ragioni di economia narrativa e procedimentale, saranno di seguito riportate intere pagine della richiesta cautelare che dovranno intendersi parte integrante del presente provvedimento.
In altre parole si ritiene che l'operazione di riprodurre con formula letteraria diversa le condivisibili argomentazioni giuridiche e fattuali contenute nella richiesta cautelare risulterebbe un mero esercizio di stile non richiesto e persino ultroneo, specie tenendo conto delle obiettive esigenze di speditezza connesse all'attuale fase procedimentale.
A tal fine non può essere peraltro sottaciuto che, probabilmente per ragioni di completezza, i PPMM procedenti hanno inserito nella richiesta cautelare una variegata serie di argomentazioni e questioni la cui soluzione non si appalesa immediatamente necessaria ai fini della deliberazione delle richieste in concreto avanzate.
A nero titolo di esempio, basti citare la complessa analisi interpretativa relativa alla esatta individuazione del profitto dei reati in contestazione, alla luce del recente orientamento delle sezioni unite della Cassazine, che non si ritiene necessario in questa sede affrontare e dipanare.
Più in generale, deve essere constatato che nella richiesta cautelare, l'Ag inquirente ha destinato interi capitoli del suo provvedimento per delineare profili di gravità indiziaria a carico di indagati che non risultino alfine destinatari di alcuna richiesta cautelare (si pensi, a mero titolo di esempio alla posizione dell'ex assessore all'ambiente della Regione Campania, Luigi Nocera).
Orbene, giova al riguardo da subito chiarire che, sempre per le cennate esigenze di speditezza cui si è fatto sopra cenno, si eviterà in questa sede di analizzare nel dettaglio tali specifiche posizioni soggettive.
Ovviamente, è appena il caso di aggiungere che ciò non potrà comunque evitar che nomi e comportamenti di alcuni coindagati non destinatari di richiesta siano menzionati nel corso del presente provvedimento, vista la obiettiva intersezione di azioni e vicende storiche oggetto di analisi.
Effettuate tali doverose premesse, non resta pertanto che tentare una generale ricostruzione prima fattuale e poi giuridica delle vicende in esame.
Successivamente, in linea con il puntuale percorso motivazionale dell'Ag inquirente, saranno valutate partitamente le singole posizioni subiettive dei singoli destinatari delle richieste cautelari.

Inquadramento storico.

Nel principiare la loro richiesta, i PPMM istanti dedicano numerose pagine per ricostruire pregresse vicende procedimentali relative alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti in Campania.
Risulta infatti notorio che sono n corso numerosi procedimenti e processi penali a carico di pubblici amministratori e delle società private che negli scorsi anni furono incaricate del trattamento e smaltimento degli RSU prodotti in Regione.
Francamente, non risulta utile e necessario in questa sede ripercorrere le tappe di tali vicende se non per evidenziare che da tale ricostruzione si ricava che, durante il periodo in contestazione, la complessa materia in esame intersecava le competenze funzionali di numerosi enti ed istituzioni che, secondo la normativa ordinaria e quella straordinaria/emergenziale, avevano diversi e precipui doveri e competenze.
Giova infatti rammentare, come sarà peraltro analiticamente chiarito più avanti, che si intersecavano in materia compiti ed attribuzioni della Regione, del Commissario straordinario per l'emergenza rifiuti (i cui poteri promanavano da specifiche OPCM emesse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri) e della Provincia.
Ovviamente svolgevano un ruolo di assoluto rilievo anche i gestori privati degli impianti di smaltimento degli RSU campani e delle relative discariche cd “di servizio”, nonché i gestori degli impianti (pubblici) di depurazione delle acque reflue urbane della Regione.

Su queste basi, deve essere effettivamente constatato che l'indagine in esame, anche e sopratutto grazie alla captazione delle conversazioni telefoniche intercorse tra i vari soggetti preposti, mette in luce uno spaccato gestionale ed amministrativo della cosa pubblica inquietante e spregiudicato, obiettivamente poco incline al rispetto delle regole normative che governano tale complessa materia, ed affatto attento verso la salvaguardia concreta del bene ambientale.
Come sarà dinanzi evidenziata, appare particolarmente significativo che, patentemente, soggetti pubblici e privati, che dovrebbero svolgere fisiologicamente compiti contrapposti di controllati e controllori, finiscano con il concertare intese fraudolente soltanto utili a “coprire” le reciproche manchevolezze.
Al riguardo non può essere non condivisa la riflessione preliminare del P.M. istante che evidenzia come sia ravvisabile nel caso in esame la permanenza della medesima “filosofia” d'azione anche a parte di soggetti apparentemente diversi e per certi versi contrapposti, quali in sintesi le parti pubblica e privata preposte alle gestione dei rifiuti in Campania: si tratta della filosofia del perseguimento degli scopi del massimo vantaggio economico inteso in senso lato e della sola apparente soluzione di problemi di interesse pubblico: i fini in totale pregiudizio del rispetto dei capisaldi della legge, della scienza, della tecnica e della salute pubblica.
Orbene è appena il caso di aggiungere che tali riflessioni dovranno e potranno trovare ingresso in questa sede ai fini della complessiva valutazione del quadro cautelare che occorrerà valutare con il massimo rigore anche e sopratutto a cagione della particolare spregiudicatezza dimostrata dai singoli indagati.