La sentenza del TAR che ha annullato il project financing: le motivazioni

13 Set 2005

Sono note le motivazioni della sentenza (n.10685/05) che ha annullato la stipula della concessione con cui il Commissariato Straordinario di Governo per la tutela delle acque affidò i lavori della depurazione dei reflui della Campania settentrionale alla T.M.E. s.p.a. Termomeccanica Ecologica a capo di un'associazione temporanea.

Perché dunque il progetto di finanza non può partire e di chi è la colpa?
Da Monte di Procida, dove lo scoglio-isolotto di San Martino e la bellissima spiaggia di Acquamorta sono aggrediti dai luridumi che sversa il depuratore di Cuma, fino a Castelvolturno e Mondragone, sulle cui spiaggie si distribuiscono senza rispetto di alcuna norma, i liquami dei Regi Lagni, la più grande fogna a cielo aperto di tutto il continente europeo, cresce il disappunto degli operatori turistici e dei cittadini.

Il TAR non può certo essere messo sul banco degli imputati se, chissà per quanti anni ancora, Acerra continuerà a scaricare direttamente a mare i reflui e parimenti farà Quarto in occasione delle prossime piogge autunnali, visto che la deviazione della fogna di quella città verso il depuratore di Cuma è, allo stato, possibile solo grazie a una ridicola diga di quaranta centimetri e quindi in periodi di magra e non quando vi sono precipitazioni atmosferiche che superano agevolmente l’ostacolo.

Qual è l’inghippo che si è verificato, per colpa di chi e quali scenari si aprono per il prossimo futuro per i depuratori di Acerra, Cuma, Regi Lagni, Marcianise e Napoli Nord, nonché per i relativi impianti di trattamento dei puteolenti fanghi che residuano dalle acque reflue?

L’annullamento è dovuto al fatto che il Commissariato e i suoi esperti non avrebbero ben valutato il piano economico finanziario predisposto dalla ditta che si è proposta di eseguire le opere.

In particolare la ditta, che dovrebbe ricevere in cambio dei lavori prevalentemente i canoni che i cittadini versano alla Regione, per la depurazione delle acque, ha presentato, secondo i giudici, un piano economico lacunoso proprio per l’entità dei ricavi che conta di ottenere. In più, poi, anche i costi fissi e gli oneri di manutenzione non sarebbero adeguati.
In poche parole, secondo il TAR i conti delle entrate e delle uscite proposti dalla società che dovrebbe lavorare al risanamento ambientale sono poco affidabili. La redazione del piano economico-finanziario e la sua successiva rimodulazione sono state approssimative ed eventuali errori di stime si rifletterebbero sugli equilibri economico-finanziari dell’intero progetto e sulla sua realizzazione.

Quantomeno con riferimento ai preventivati costi fissi e di manutenzioni, gli stessi membri della commissione che ha esaminato il piano economico, docenti celebri come Guido Trombetti, magnifico rettore della Università Federiciana, Michele Scudieri, preside della facoltà di Giurisprudenza e Riccardo Viganò, ordinario di economia, avrebbero sollevato delle perplessità, confermate poi dal subcommissario Giuseppe D’Antonio, altro professore universitario.

Mentre però questi ultimi hanno ritenuto che i dubbi potevano pure chiarirsi in una più avanzata fase, il TAR ha detto no all’idea di chiarire le perplessità in corso d’opera, perché, e in questo i giudici sono convincenti, se poi i conti si rivelano sbagliati come si fa a tornare indietro una volta stipulata la concessione?
Per dirla con Catalano di “Quelli della notte” di Renzo Arbore, è meglio vedere se i conti sono esatti prima di stipulare la concessione piuttosto che stipulare la concessione e poi controllare i conti.

Ora si aprono due vie: una è il ricorso al Consiglio di Stato per lamentare l'eccessiva ingerenza del TAR nella valutazione della procedura per la cui istruttoria ci si aspettava un margine di elasticità maggiore, l'altra, secondo fonti autorevoli, è quella di riesaminare il piano economico, fugare i dubbi, se fugabili, e procedere ad una nuova stipula.
Nel frattempo il mare continuerà ad essere gravemente inquinato. Di chi la colpa? Qui il discorso si allunga ed è necessario un altro articolo, il prossimo.

Scarica la sentenza n.10685/2005