Lo Statuto

16 Apr 2004

Lo Statuto dell'associazione Costa dei Sogni. da Cuma al Volturno

STATUTO

Art.1) Costituzione, sede e durata
E' costituita una associazione denominata "Costa dei sogni. Da Cuma al Volturno".

Essa ha sede in Napoli al Corso Vittorio Emanuele 737 e il suo logo è rappresentato dal disegno del litorale tirrenico compreso tra il Volturno e il promontorio di Cuma su fondo blu.
La durata dell'associazione è fissata fino al 31.12.2008 ed é tacitamente prorogabile di anno in anno e comunque fino al raggiungimento del suo scopo.

Art.2) Scopi, obiettivi e finalità
L'Associazione svolge la sua attività senza fini di lucro. L'attività dell'Associazione è diretta alla tutela dell'ambiente marino e delle attività antropiche sulla terraferma del litorale tirrenico con particolare riferimento alle zone litoranee ricadenti nei comuni di Bacoli, Pozzuoli, Giugliano e Castelvolturno.

L'associazione è diretta altresì alla tutela dei diritti dei cittadini che risiedono nelle zone costiere e in quelle immediatamente retrostanti, con particolare riferimento alla tutela del diritto alla salute nonché dei diritti economici costituzionalmente garantiti dei cittadini medesimi nei confronti nei confronti della pubblica amministrazione in genere e in particolare degli enti pubblici deputati alla depurazione delle acque di scarico, bianche e di fogna, sfocianti sul litorale predetto e ivi addotte da collettori fognari, alvei e canali nonché nei confronti dei soggetti privati che, violando la legislazione ambientale, producano fattori di inquinamento delle falde idriche e degli alvei e canali di raccolta di acque piovane.

Per raggiungere tali obiettivi l'associazione potrà compiere ogni attività di intervento diretto e/o di natura promozionale, attraverso le forme della stessa ritenute più idonee.

Potrà organizzare e rappresentare gli associati operanti in ogni settore, promuovendo e sviluppando ogni attività od iniziativa sia giudiziaria che extragiudiziaria, sia in campo regionale che nazionale ed europeo, tendente direttamente o indirettamente alla tutela dei diritti ed al soddisfacimento delle ragioni dei propri consociati nei confronti della pubblica amministrazione e dei privati cittadini e delle aziende di qualunque genere.

L'associazione potrà inoltre, al fine del raggiungimento dei suoi scopi, chiedere il coinvolgimento, nella predisposizione e nella verifica dei programmi dell'A.R.P.A.C. relativi alle zone di proprio interesse ai sensi dell'art. 61 del Regolamento per l'organizzazione dell'A.R.P.A.C. medesima.

Potrà promuovere lo studio e l'elaborazione di progetti di legge ad integrazione e modifica della vigente normativa in materia di disinquinamento delle acque marine, fluviali e lacustri e di smaltimento e trattamento delle acque reflue e dei fanghi inoltrandone la presentazione a quei parlamentari che vorranno attivarsi per la presentazione di disegni di legge.

Potrà altresì, per i propri scopi statutari, stipulare convenzioni con studi professionali, società di servizi ed istituti di credito, anche compiere attività riconducibili alle finalità di cui sopra, per conto dei propri iscritti e a favore di essi; potrà promuovere iniziative culturali, politiche, sociali, editoriali e scientifiche tese a divulgare le finalità dell'associazione.

Potrà inoltre promuovere incontri, dibattiti, convegni, gruppi di studio con enti governativi, forze politiche, organi di stampa e di informazione in genere, nonchè promuovere manifestazioni di rilevanza sociale atti a sensibilizzare la pubblica opinione sulle questioni inerenti le necessità dei cittadini in genere e dei propri consociati in particolare. L'associazione potrà altresì rappresentare e tutelare gli interessi dei propri consociati nei confronti del sistema giudiziario e amministrativo al fine di scongiurare comportamenti e/o provvedimenti amministrativi lesivi sia per la salute dei cittadini che per l'integrità patrimoniale risultante dalle attività antropiche sulla terraferma.

Per il raggiungimento di dette finalità l'associazione potrà poi collaborare con altri enti pubblici o privati, locali nazionali o internazionali, nonché collaborare e partecipare ad organismi, movimenti o associazioni coi quali ritenga utile avere collegamenti per la similitudine degli scopi da raggiungere.

Art.3) Associati
Gli associati si distinguono in fondatori ed ordinari. Sono associati fondatori quelli risultanti dall'atto costitutivo nonché quelli che si assoceranno entro il 26 settembre del 2003 data dell'assemblea straordinaria prevista al successivo art.10. Sono associati ordinari quelli che aderiranno all'associazione successivamente.

Il Consiglio Direttivo potrà comunque, anche successivamente a tale data, in ogni momento attribuire ad altri associati le prerogative attribuite ai membri fondatori.

Gli associati possono iscriversi presentando domanda al Consiglio direttivo.

Art.4) Modalità di iscrizione e divieti
Per essere ammesso all'associazione è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni :
1) indicare generalità, codice fiscale e/o partita IVA, motivo dell'iscrizione;
2) dichiarare di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

Non possono associarsi e, se associati devono essere espulsi, tutti coloro che negli ultimi 10 anni abbiano riportato condanne penali, anche se non passate in giudicato, per reati dolosi contro l'ambiente, l'economia, lo Stato ed in genere contro la pubblica amministrazione.

Avverso il diniego d'iscrizione l'interessato/a potrà presentare reclamo sul quale si pronuncerà in via definitiva l'assemblea ordinaria, alla sua prima convocazione.

Art.5) Doveri degli associati e cessazione della qualità di associato
Gli associati sono tenuti all'osservanza dello statuto, dell'eventuale regolamento interno e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Al fine di evitare un'attività da parte dei consociati in concorrenza od in antitesi con quella dell'associazione, è fatto divieto agli associati di intraprendere singolarmente le attività ed iniziative rientranti nell'ambito degli scopi dell'associazione se non previa autorizzazione del Consiglio Direttivo. Non rientrano nel divieto le inizitive giudiziarie.

Art.6) Patrimonio ed esercizio finanziario
Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle quote associative la cui entità viene stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo, nonché da eventuali contributi, liberalità e donazioni destinati all'incremento della attività e comunque da ogni altro provento consentito dalla legge ivi compresi i finanziamenti pubblici possibili per le iniziative dell'associazione.

Ai fini della iscrizione degli associati ordinari non é previsto l'obbligo del versamento di alcuna quota associativa essendo consentito ai medesimi di effettuare oblazioni volontarie in favore dell'associazione.

L'esercizio si chiude il 31 dicembre ogni anno.

Il bilancio comprende l'attività svolta dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e, sia il preventivo che il consuntivo devono essere presentati all'assemblea entro il primo lunedì di febbraio di ogni anno.

Art.7) Durata
La durata dell'associazione è fissata fino al 31.12.2008 ed è tacitamente prorogabile di anno in anno e comunque fino al raggiungimento dello scopo.

Art.8) Organi dell'associazione
Organi dell'associazione sono :
a) L'Assemblea degli associati
b) il Consiglio Direttivo
c) Il Presidente
d) Il Segretario con mansioni di tesoriere

Gli organi statutari durano in carica un anno ed il loro mandato è rinnovabile tacitamente. Non sono previste indennità di carica.

Art.9) Assemblea degli associati
L'assemblea degli associati può essere ordinaria o straordinaria. Essa:
- approva le linee generali del programma di attività;
- elegge il consiglio direttivo;
- approva il bilancio consuntivo e preventivo;
delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione dell'associazione.

Art.10) Modalità di convocazione e di svolgimento dell'assemblea
L'assemblea ordinaria viene convocata, senza invio di avviso, ogni anno, alle ore 18,00 presso la sede il secondo lunedì del mese di febbraio in unica convocazione.

L'assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio lo reputi necessario ed allorché ne facciano richiesta due consiglieri o almeno 1/5 degli associati. L'assemblea dovrà avere luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in mancanza dal Consigliere più anziano, nominato dall'assemblea stessa. Le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su appositi libri verbali.

L'assemblea, straordinaria in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno degli associati, l'assemblea straordinaria in seconda convocazione e quella ordinaria unica sono regolarmente costituite qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, la seconda convocazione dell'assemblea straordinaria può avere luogo almeno un giorno dopo la prima. E' ammessa la possibilità di delegare i consiglieri ed altri associati ma il massimo delle deleghe conferibili è di tre deleghe per ciascun delegato che, col suo voto, potrà esprimere in tutto quattro voti.

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto, sullo scioglimento o sulla liquidazione dell'associazione è indispensabile la presenza di almeno il 50% dei membri ed il voto favorevole dei 3/5 dei presenti.
Le votazioni possono avvenire per alzata di mani od a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta 1/10 dei presenti. Per le elezioni delle cariche sociali la votazione avverrà a scrutinio segreto. Le candidature saranno quelle avanzate dal Consiglio Direttivo.
Alla votazione parteciperanno tutti gli associati presenti.

Solo per il primo anno dell'associazione, per comune volontà dei fondatori dell'associazione e al fine di consentire una maggiore partecipazione all'iniziativa e un miglior funzionamento dell'associazione stessa, come già precisato all'art.3 del presente statuto, è convocata sin da ora, in via straordinaria ed eccezionalmente in unica convocazione, un'assemblea straordinaria per il giorno 26 settembre 2003 alle ore 18,30 presso il complesso LE DUNE di Licola, per discutere e deliberare sui seguenti capi all'ordine del giorno:
a) Presentazione nuovi associati;
b) Relazione dei consiglieri d'amministrazione sul programma svolto e da svolgere per l'anno 2003-2004;
c) Approvazione eventuali modifiche allo statuto per richieste formulate da associati;
d) Approvazione del programma per l'anno 2003-2004;
e) Varie ed eventuali.

Art.11) Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da 5 membri eletti tra gli associati fondatori. I consiglieri durano in carica un anno e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente, se non nominato dall'assemblea e fissa le responsabilità e gli incarichi dei consiglieri in ordine alle attività svolte dall'associazione per il conseguimento dei suoi fini. Le funzioni dei membri del consiglio direttivo sono completamente gratuite.

Il Consiglio Direttivo deve:
- redigere i programmi di attività dell'associazione previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei membri dell'associazione;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- redigere i bilanci da sottoporre all'assemblea degli associati annualmente e apportare, in caso di urgenza, variazioni al bilancio stesso;
- deliberare circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'esplusione degli associati;
favorire la partecipazione degli associati alle attività dell'associazione.

Art. 12) Il Presidente
La firma e la rappresentanza dell'Associazione spettano al Presidente il quale può compiere tutti gli atti deliberati dal Consiglio Direttivo e dall'assemblea e può, in caso di assenza o impedimento, delegare la firma ad un Consigliere. Può effettuare pagamenti per piccole spese fino ad un massimo di duecento euro mensili. Intrattiene rapporti di conto corrente con le banche con possibilità di contrarre debiti fino a cinquemila euro. La firma sugli assegni bancari emessi dall'associazione dovrà essere apposta congiuntamente a quella del segretario.

Art.13) Il Segretario
Il segretario, oltre a tenere il registro degli associati e quello delle assemblee cura il servizio di tesoreria incassando le quote e provvedendo direttamente al rimborso delle spese autorizzate dal Consiglio e sostenute dai consiglieri e dal presidente. Con il Presidente è titolare dei rapporti di conto corrente con le banche e congiuntamente allo stesso può emettere assegni. Rende il conto della gestione in maniera sommaria al Consiglio alla scadenza dei mesi di marzo,giugno,settembre e dicembre di ogni anno e rende il conto della gestione in maniera analitica in sede di assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio.

Art.14) Clausola compromissoria
Tutte le controversie tra gli associati e tra questi e l'associazione quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa o giuridica, sono deferite al giudizio di un Collegio Arbitrale. Il Collegio Arbitrale è composto di tre arbitri, amichevoli compositori, dei quali due nominati rispettivamente dalle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente nominato di comune accordo fra i due primi. In mancanza di accordo la nomina del terzo arbitro sarà fatta, su istanza della parte diligente, dal Presidente del Tribunale di Napoli.

COSTA DEI SOGNI. da Cuma al Volturno
Sede legale: Corso Vittorio Emanuele, 737 - 80122 Napoli - tel. 081680811
Sede operativa: Viale Sibilla, 4 - 80078 Licola Pozzuoli - tel. 0818043030